Art. 89.
(Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio).

      1. Il medico competente provvede a istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c). Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
      2. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni o mutageni, oltre a quanto previsto al comma 1, tiene un registro aggiornato dei lavoratori addetti alle attività che, in base alla valutazione di cui all'articolo 82, comportano un rischio per la salute, indicando, per ciascuno dei lavoratori, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
      3. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
      4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2, viene inviata all'ISPESL.
      5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di almeno quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e per un periodo di almeno dieci anni le cartelle sanitarie e di rischio relative ai lavoratori esposti agli altri agenti chimici pericolosi.